Se il lavoratore si dimette la disoccupazione non spetta!

Il trattamento ordinario di disoccupazione, quello che presuppone almeno due anni di assicurazione al momento di inizio della disoccupazione e almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione, è riconosciuto ai lavoratori che versano in stato di disoccupazione involontaria. Questo significa che se il lavoratore si procura volontariamente la disoccupazione (e le dimissioni sono un atto volontario del lavoratore), l’indennità (o il sussidio, come molti lo chiamano) non spetta. Lo prevede l’art. 34, comma 5, della L. 448/98, che testualmente recita: “La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni”.

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