Dimissioni del lavoratore su modulistica ufficiale
Legge 17 ottobre 2007, n. 188
GU 8.11.2007, n. 260
Entra in vigore il 23 novembre 2007 la legge in materia di dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati, collaboratori e associati in partecipazione. La novità fondamentale sta nel fatto che l’atto di dimissioni per iscritto dovrà essere presentato esclusivamente su modelli ufficiali a pena di nullità, modelli che dovranno essere approvati e distribuiti da Direzioni prov. lavoro, centri per l’impiego e i Comuni. Il modello avrà una validità temporale di 15 giorni dal suo rilascio.
Che dire di questa cagata esagerata? Hanno inventato un nuovo modello (ci manca solo la marca da bollo e poi è davvero un’opera tutta italiana) per impedire che il lavoratore firmi le dimissioni in bianco. In sostanza, è come sparare alla mosca con un cannone. Mi chiedo come mai non hanno pensato di coinvolgere i notai per un’ulteriore sicurezza delle dimissioni. Eh sì, perché chi garantisce che anche il nuovo modello non venga compilato dal lavoratore sotto la minaccia di un colpo di arma da fuoco? Oppure, come si fa a sapere se il lavoratore era nel pieno delle sue facoltà mentali? Allora meglio un’equipe medica affiancata da un notaio con almeno 25 anni di comprovata esperienza professionale. Poi al lavoratore gli facciamo fare la prova del palloncino, e se tutto va bene lo interroghiamo formalmente (con l’ausilio di un commissario di polizia) per vedere se cede psicologicamente alle pressioni del caso. Dopodiché, se tutti i parametri sono confermati, la volontà del lavoratore di andarsene dall’azienda può essere seriamente presa in considerazione.
Si stava meglio quando si stava peggio!
Postato in: 1