La malattia sospende il preavviso

A volte capita che dopo avere dato le dimissioni con preavviso sopraggiunga uno stato di malattia del lavoratore. Che si fa in questi casi? Il rapporto cessa ugualmente alla data prevista dalla lettera di dimissioni? Oppure, subisce una proroga pari al periodo della malattia stessa?

Per rispondere a queste domande, benché avessi una mia idea, ho trovato una sentenza della Corte di Cassazione del 16.07.1983, n. 4915, secondo la quale la malattia determina la sospensione del preavviso, con pagamento dell’indennità di malattia. Il preavviso riprende a decorrere dal rientro del lavoratore in azienda o dalla scadenza del periodo di comporto (il periodo massimo di copertura della malattia, che in genere è di 6 mesi). 

In altre parole, se il lavoratore consegna oggi – 19 novembre – la sua lettera di dimissioni con un preavviso di 30 giorni (e quando si parla di giorni, in diritto, non si parla di un mese, ma di 1, 2, 3 … 30 giorni) e successivamente si ammala per un periodo di 10 giorni, egli potrà legittimamente lasciare il suo posto di lavoro solo in data 29 dicembre (30+10=40 gg., da conteggiare uno per uno).


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