In alcuni contratti di ultima generazione, per indicare la durata di una prestazione, si usa la formula “lavoro effettivo”. Ad esempio, il periodo di prova è di 30 giorni di lavoro effettivo; oppure, l’orario è di 40 ore di lavoro effettivo. Ma cosa si intende per lavoro effettivo? Non certamente tutto quello che viene pagato in busta paga, e neanche quello corrispondente al rendimento dell’unità lavorativa. Molto più semplicemente si considera lavoro effettivo tutto ciò che richiede un’applicazione assidua e continuativa da parte del lavoratore. Rispetto all’orario, la legge vi fa rientrare anche le soste non superiori ai 15 minuti, la timbratura del cartellino e le operazioni di vestizione o svestizione (cd tempo tuta). Mentre non fanno parte del lavoro effettivo:
- i riposi intermedi presi all’interno o all’esterno dell’azienda;
- il tempo impiegato per recarsi al lavoro;
- le soste di lavoro superiori ai 15 minuti, durante le quali, appunto, non sia richiesta alcuna attività lavorativa.
Per estensione, il concetto di lavoro effettivo applicato al periodo di prova esclude che possa tenersi conto delle malattie, delle ferie, del sabato e della domenica e di tutto ciò che è retribuito ma non lavorato.
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