Torniamo a parlare di dimissioni. Questa volta però con riferimento al modo e alla forma che la legge prevede per esplicitarle. In altre parole, le dimissioni devono essere comunicate per iscritto? O sono valide anche quelle comunicate solo oralmente? Inoltre, se le dimissioni hanno l’effetto di far cessare il rapporto per volontà del lavoratore, da quale momento esse hanno efficacia? Bene! Diciamo subito che, in via generale, le dimissioni possono essere comunicate anche solo verbalmente, a patto che il CCNL applicato dall’azienda non preveda diversamente. Questo significa che se l’azienda è vincolata al rispetto del contratto collettivo (perché firmataria di un mandato negoziale alle organizzazioni di categoria o perché ha scelto sic et simpliciter di richiamare quella disciplina contrattuale), e quest’ultimo prevede la forma scritta, l’eventuale inosservanza del CCNL produce l’invalidità dell’atto di dimissioni (Cass. 25/02/98, n. 2048). Per farla semplice, è sempre meglio inviare una raccomandata o, tutt’al più, un fax che manifesti in modo inequivocabile la volontà di recedere.
Riguardo all’efficacia delle dimissioni, esse hanno effetto dal momento in cui vengono conosciute dal datore di lavoro (Cass. 12/07/2002, n. 10193), intendendosi per datore di lavoro chiunque abbia legittimamente il potere di impegnare l’azienda (es. amministratore). Questo significa che se il lavoratore non intende più presentarsi al lavoro e spedisce una raccomandata con le dimissioni, è sempre meglio far precedere detta raccomandata da qualche altra forma di comunicazione scritta (es. fax), se non addirittura da una telefonata, altrimenti si rischia di vedersi imputare un’assenza ingiustificata pari al periodo di tempo che impiega la raccomandata per arrivare nelle mani del destinatario, e di essere in questo periodo ancora responsabile del ruolo assegnato e dell’eventuale disservizio generatosi nel reparto per la mancanza imprevista di un’unità lavorativa.
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