Spesso sento fare questa domanda: c’è un termine entro il quale l’azienda deve pagare il TFR? E siccome lo sento chiedere davvero molto frequentemente, mi viene il dubbio che qualcuno abbia potuto artatamente mettere in giro informazioni sbagliate sulla possibile esistenza di un termine riferito alla corresponsione del trattamento di fine rapporto. L’art. 2120, comma 1, cod. civ., dispone che al momento della cessazione del rapporto di lavoro (ripeto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro) l’importo spettante per trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore. Tuttavia, solo in alcuni casi, il termine può essere ulteriormente definito dalla contrattazione collettiva. La Suprema Corte, in una recente pronuncia (Cass. n. 4822/2002), ha avuto modo di precisare che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il t.f.r. immediatamente al momento della cessazione del rapporto, indipendentemente dalla disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell’indice ISTAT, altrimenti pagherà sulla somma anche gli interessi e la rivalutazione per ogni giorno di ritardo.
Postato in: 1 | Messo il tag: cessazione rapporto, termine, tfr
[...] Il TFR va corrisposto al momento della cessazione del rapporto [...]